Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare provvedimenti contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito tramite il sistema d’informazione rapida dell’Unione (RAPEX).

(2)È necessario procedere alla revisione e all’aggiornamento della direttiva 2001/95/CE alla luce degli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online, al fine di garantire la coerenza con gli sviluppi della normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa in materia di normazione, assicurare un migliore funzionamento dei richiami per la sicurezza dei prodotti e garantire un quadro più chiaro per i prodotti che imitano i prodotti alimentari, finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE del Consiglio (4). A fini di chiarezza le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE dovrebbero essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

(3)Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. La scelta di un regolamento anziché di una direttiva consente inoltre di conseguire con più efficacia l’obiettivo di garantire la coerenza con il quadro normativo in materia di vigilanza del mercato per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, nel quale lo strumento giuridico applicabile è anch’esso un regolamento, ossia il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Infine, tale scelta ridurrà ulteriormente l’onere normativo attraverso l’applicazione coerente in tutta l’Unione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

(4)Scopo del presente regolamento è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, esso dovrebbe essere volto a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori.

(5)Il presente regolamento dovrebbe mirare alla protezione dei consumatori e della loro sicurezza, che costituisce uno dei principi fondamentali del quadro giuridico dell’Unione, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). I prodotti pericolosi possono avere conseguenze assai negative per i consumatori e i cittadini. Tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno diritto a prodotti sicuri. I consumatori dovrebbero poter disporre di mezzi sufficienti per esercitare tale diritto e gli Stati membri dovrebbero avere a disposizione strumenti e misure adeguati per applicare il presente regolamento.

(6)Nonostante l’evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una normativa dell’Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti e integri le disposizioni contenute nella normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione esistente o futura e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita da tale normativa, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.

(7)Allo stesso tempo rispetto ai prodotti disciplinati dalla normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione l’ambito delle diverse parti del presente regolamento dovrebbe essere stabilito con chiarezza, al fine di evitare sovrapposizioni tra le disposizioni e garantire la chiarezza del quadro giuridico.

(8)Anche se alcune disposizioni del presente regolamento, ad esempio la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, talune altre disposizioni del presente regolamento sono complementari rispetto alla normativa di armonizzazione dell’Unione e dovrebbero pertanto applicarsi a tali prodotti. In particolare, l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero applicarsi ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da tale normativa di armonizzazione dell’Unione. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio dei consumatori nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione nella misura in cui non esistano, nell’ambito di tale normativa di armonizzazione dell’Unione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell’Unione, come stabilito all’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

(9)I prodotti esclusivamente destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.

(10)I prodotti medicinali sono immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che comprende un’analisi rischi-benefici specifica. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.135.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A135%3ATOC

Foto:

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