La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), f), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)I regolamenti di esecuzione (UE) n. 947/2014 (4) e (UE) n. 948/2014 (5) della Commissione hanno aperto l'ammasso privato, rispettivamente, per il burro e il latte scremato in polvere, in considerazione della situazione di mercato particolarmente difficile derivante dal divieto introdotto dal governo russo sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari dall'Unione verso la Russia.
(2)Tali regimi di ammasso privato sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2014 della Commissione (6), il quale prevede che le domande di aiuto possano essere presentate fino al 28 febbraio 2015.
(3)Nell'Unione permane una situazione di fragilità per i prezzi del burro e del latte scremato in polvere.
(4)Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno prorogare di sette mesi i regimi di aiuto all'ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere.
(5)Al fine di evitare un'interruzione della possibilità di presentare le domande nell'ambito dei regimi è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 947/2014
All'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2014, la data «28 febbraio 2015» è sostituita dalla data «30 settembre 2015».
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) n. 948/2014
All'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014, la data «28 febbraio 2015» è sostituita dalla data «30 settembre 2015».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 25 Febbraio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_055_R_0003