Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/999 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha inserito un riferimento all’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52 indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 15 agosto 2024.

(4)Il 27 aprile 2016 una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52 è stata presentata alla Svezia, lo Stato membro relatore, e alla Spagna, lo Stato membro correlatore, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha anche presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 27 luglio 2018 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l’approvazione del Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52.

(7)L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, ha avviato una consultazione pubblica al riguardo e ha successivamente inoltrato alla Commissione le osservazioni raccolte. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)Il 12 novembre 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che la sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo relativa al Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis ceppo AM65-52 e un progetto del presente regolamento, rispettivamente il 19 maggio 2021 e il 25 gennaio 2023.

(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (7), sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.136.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A136%3ATOC

Foto:

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