LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2022 è stata presentata una domanda per conto di Nactis («il richiedente») a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/2003 con la quale si richiedeva una modifica del nome del titolare dell’autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» elencato nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione (2).
(2)Nella domanda il richiedente ha dichiarato che l’autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» doveva essere trasferita a JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG. A sostegno della sua dichiarazione il richiedente ha fornito prove del consenso delle parti al trasferimento in relazione al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX».
(3)La proposta modifica del titolare dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e pertanto non comporta una nuova valutazione del prodotto in questione.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013.
(5)Al fine di garantire una transizione agevole è opportuno prevedere che il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX», gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, che sono conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013
Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, la voce relativa al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» (codice univoco SF-007) è così modificata:
1) Nella terza riga, «Nome del titolare dell’autorizzazione’, la dicitura «Nactis» è sostituita da «JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG»;
2) Nella quarta riga, «Indirizzo del titolare dell’autorizzazione», la dicitura «36, rue Gutenberg – ZI La Marinière, 91070 Bondoufle, FRANCIA» è sostituita da «Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, GERMANIA».
Articolo 2
Misure transitorie
Il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» elencato nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, prodotti ed etichettati prima del 4 giugno 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 4 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.128.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A128%3ATOC
Foto:
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