IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (PESC) 2021/509 (1) del Consiglio istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)Le forze armate ucraine contrastano da diversi anni l’aggressione russa con continue vittime militari e civili. L’aggressione russa si è drammaticamente intensificata nel febbraio 2022 a causa di un’invasione su vasta scala non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.
(3)Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all’Unione una richiesta urgente di assistenza mediante la fornitura di materiale militare. In risposta, dal 28 febbraio 2022 è stato fornito sostegno nell’ambito dell’EPF a norma delle decisioni (PESC) 2022/338 (2) e (PESC) 2022/339 (3) del Consiglio.
(4)Durante il 24° vertice UE-Ucraina del 3 febbraio 2023, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro costante sostegno all’Ucraina e al popolo ucraino, per tutto il tempo necessario, nella guerra di aggressione condotta dalla Russia. In occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio 2023, il presidente dell’Ucraina ha sottolineato l’urgente necessità di un ulteriore sostegno militare per l’Ucraina.
(5)Il 2 marzo 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta dell’Ucraina affinché l’Unione assista le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm.
(6)Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, in particolare per accelerare la consegna e l’acquisizione congiunta di un milione di munizioni di artiglieria per l’Ucraina, nell’ambito di uno sforzo congiunto, entro i prossimi dodici mesi e ha invitato ad attuare rapidamente tali tre linee di azione, che sono interconnesse e devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all’Ucraina e, se richiesti, missili. Relativamente alla terza linea di azione, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l’incremento delle capacità di produzione dell’industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell’Unione.
(7)Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni di calibro 155 mm e, se richiesti, missili per l’Ucraina nel modo più rapido possibile prima del 30 settembre 2023 dall’industria europea della difesa (e dalla Norvegia) entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa (AED) o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.
(8)I termini e le condizioni di cui alla presente decisione sono pertinenti solo per le acquisizioni congiunte di cui al punto 3 della nota «Accelerare la consegna e l’acquisizione congiunta di munizioni per l’Ucraina», approvata dal Consiglio il 20 marzo 2023, e lasciano impregiudicati i termini e le condizioni di future decisioni o futuri regolamenti riguardanti l’industria europea della difesa.
(9)Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti previsti dalla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF («norme di esecuzione dell’EPF»), comprese le norme sull’origine del materiale militare. A titolo di deroga dall’articolo 50 del libro 3 delle norme di esecuzione dell’EPF, e date le particolari circostanze, la partecipazione alle procedure di acquisizione congiunta per munizioni e missili da finanziare tramite la presente misura di assistenza è essere aperta solo agli operatori economici che sono stabiliti nell’Unione o in Norvegia e che producono tali munizioni e missili nell’Unione o in Norvegia, fatte salve eventuali decisioni future. Si dovrebbero applicare le norme di origine di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dovrebbero essere altresì considerati ammissibili le munizioni e i missili per i quali una fase importante della fabbricazione, ovvero l’assemblaggio finale, ha avuto luogo nell’Unione o in Norvegia. Le catene di approvvigionamento di tali operatori possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell’Unione o della Norvegia. A tale riguardo è opportuno tenere conto degli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri.
(10)Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.123.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A123%3ATOC
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