La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)la cooperazione tra gli Stati membri in materia di interoperabilità e sicurezza dei regimi di identificazione elettronica è essenziale al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio di tali regimi.
(2)L'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce che lo Stato membro notificante deve fornire con sei mesi di anticipo agli altri Stati membri una descrizione di tale regime, per consentire agli Stati membri di cooperare tra di loro conformemente alle modalità di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.
(3)La cooperazione tra Stati membri necessita di procedure semplificate. L'interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica non possono essere assicurate da procedure condotte in lingue differenti. L'uso della lingua inglese durante la cooperazione dovrebbe facilitare il conseguimento dell'interoperabilità e della sicurezza dei regimi di identificazione elettronica; al contempo la traduzione della documentazione esistente non dovrebbe determinare oneri irragionevoli.
(4)Diversi elementi dei regimi di identificazione elettronica sono gestiti da differenti autorità o organismi negli Stati membri. Al fine di consentire un'efficace cooperazione e di semplificare le procedure amministrative, è opportuno accertarsi che ciascuno Stato membro disponga di uno «sportello unico» attraverso il quale sia possibile comunicare con i pertinenti organismi e autorità.
(5)Lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra Stati membri facilità la diffusione dei regimi di identificazione elettronica e funge da strumento per realizzare l'interoperabilità tecnica. La necessità di una tale cooperazione è particolarmente giustificata quando sono necessari adeguamenti dei regimi di identificazione elettronica già notificati, modifiche dei regimi di identificazione elettronica per i quali erano state trasmesse agli Stati membri informazioni prima della notifica e nei casi in cui si verificano importanti sviluppi o incidenti che possano incidere sull'interoperabilità o la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica. Gli Stati membri dovrebbero avere inoltre la possibilità di richiedere ad altri Stati membri informazioni in materia di interoperabilità o sicurezza dei regimi di identificazione elettronica.
(6)La revisione inter pares dei regimi di identificazione elettronica dovrebbe essere vista come un processo di apprendimento reciproco che contribuisce consolidare la fiducia tra gli Stati membri e garantisce l'interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica notificati. A tal fine è opportuno che gli Stati membri notificanti forniscano informazioni sufficienti sui rispettivi regimi di identificazione elettronica. Allo stesso tempo è necessario tenere conto della necessità degli Stati membri di non divulgare informazioni riservate che sono essenziali per la loro sicurezza.
(7)Al fine di garantire che il processo di revisione inter pares sia economicamente efficace e produca risultati chiari e significativi, e per evitare di imporre agli Stati membri oneri non necessari, è opportuno che gli Stati membri effettuino, collettivamente, un'unica revisione inter pares.
(8)È opportuno che gli Stati membri tengano conto delle valutazioni (eventualmente disponibili) di terzi indipendenti quando cooperano su tematiche attinenti ai regimi di identificazione elettronica, anche nei casi di valutazioni inter pares.
(9)Al fine di facilitare le modalità procedurali per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 910/2014, è opportuno istituire una rete di cooperazione, ovvero assicurare il funzionamento di un forum che riunisca tutti gli Stati membri e che impegni questi ultimi a parteciparvi in modo ufficiale e a cooperare per definire gli aspetti pratici del mantenimento della rete interoperabile.
(10)La rete di cooperazione dovrebbe esaminare i progetti di modulo di notifica trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014 e rilasciare pareri comprendenti indicazioni sulla conformità dei regimi descritti nei moduli di notifica all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, del citato regolamento e all'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce che lo Stato membro notificante è tenuto a descrivere in che modo il regime di identificazione elettronica notificato soddisfi i requisiti di interoperabilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento. In particolare, i pareri della rete di cooperazione dovrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri quando si preparano ad adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 910/2014, ovvero descrivere in che modo il regime di identificazione elettronica notificato soddisfi i requisiti di interoperabilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
(11)Tutte le parti che intervengono nel processo di notifica dovrebbero tenere conto del parere della rete di cooperazione come orientamento nelle fasi di cooperazione, notifica e interoperabilità.
(12)Al fine di garantire l'efficacia del processo di revisione inter pares effettuato a norma della presente decisione, è opportuno che la rete di cooperazione fornisca orientamenti agli Stati membri.
(13)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014.
NB:Per il file integrale vedi link.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_053_R_0006