Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione del 27 aprile 2023 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame (HPAI) nelle province dell'Ontario (1) e del Quebec (4), confermati tra il 3 aprile 2023 e il 13 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Inoltre il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle regioni di Biobío (2), Maule (2) e Valparaíso (2), confermati tra il 19 marzo 2023 e il 14 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli stati di New York (3), North Dakota (1) e South Dakota (1), confermati tra il 12 aprile 2023 e il 19 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(9)Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei loro territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione, e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(10)Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 10 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta (4), New Brunswick (1), Quebec (3) e Saskatchewan (2), confermati tra il 24 aprile 2022 e il 9 settembre 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.113.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A113%3ATOC

Foto:

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