Decisione (UE) 2023/863 della Commissione del 26 aprile 2023 che stabilisce le quantità corrispondenti al 20% dell’eccedenza complessiva di determinati Stati membri nel periodo dal 2013 al 2020 a norma del Regolamento (UE) 2018/842.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/842 fissa gli obiettivi nazionali e dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e prevede la costituzione di una riserva di sicurezza corrispondente a un massimo di 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che sia raggiunto l’obiettivo generale di riduzione delle emissioni dell’Unione. La riserva di sicurezza sarà disponibile, in determinate circostanze, per gli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel 2013 è stato inferiore alla media dell’Unione e le cui emissioni cumulative di gas a effetto serra dal 2013 al 2020 nei settori disciplinati dal regolamento di cui sopra sono state inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni cumulative per gli stessi anni. In una prima fase di distribuzione della riserva di sicurezza, la quantità di assegnazioni che ciascuno Stato membro ammissibile può ricevere non supera il 20 % della sua eccedenza nel periodo 2013-2020.

(2)A norma del regolamento (UE) 2018/842, dopo il completamento della revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione pubblica, per ciascuno Stato membro che soddisfa le due condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842, le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020.

(3)La Commissione ha completato la revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 e ha stabilito gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri per il 2020 nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1953 della Commissione (3).

(4)Secondo i dati pubblicati da Eurostat nell’aprile 2016 (4), nel 2013 Bulgaria, Cechia, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia avevano un PIL inferiore alla media dell’Unione.

(5)I valori delle emissioni di gas a effetto serra e delle assegnazioni di emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri per ogni anno del periodo dal 2013 al 2020 sono disponibili nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea istituito a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (5). Ad eccezione di Malta, le emissioni cumulative di gas a effetto serra di ciascuno dei suddetti Stati membri negli anni dal 2013 al 2020, nei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2018/842, erano inferiori alle rispettive assegnazioni annuali cumulative di emissioni per gli anni in questione.

(6)Poiché la Bulgaria, la Cechia, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia soddisfano le due condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842, per ciascuno di tali Stati membri è opportuno pubblicare le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva per tale periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva degli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842 nel periodo dal 2013 al 2020 sono stabilite nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.112.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A112%3ATOC

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