Decisione (UE) 2023/746 del Consiglio del 28 marzo 2023 che definisce i criteri e la procedura per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO»).

(2)Gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati contraenti dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.

(3)A norma dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO («Consiglio ICAO») può adottare standard e pratiche raccomandate («SARP») internazionali per l’aviazione civile e designarli come allegati della convenzione di Chicago («allegati ICAO»).

(4)A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno degli allegati ICAO od ogni modifica di un allegato ICAO entrano in vigore nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti dell’ICAO oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti dell’ICAO non notifichi il proprio disaccordo. Una volta adottati dal Consiglio ICAO ed entrati in vigore, gli standard internazionali sono vincolanti per tutti gli Stati contraenti dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti, in particolare agli articoli 37 e 38.

(5)A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato contraente dell’ICAO che reputi di non potersi attenere del tutto a uno standard internazionale o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche a uno standard internazionale a seguito di una sua modifica, o che ritenga necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscono in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve dare immediata notifica all’ICAO delle differenze esistenti tra i propri regolamenti o le proprie pratiche e quelli stabiliti dallo standard internazionale. Nel caso di modifiche degli standard internazionali, ogni Stato che non apporti le necessarie modifiche ai propri regolamenti o alle proprie pratiche ne deve dare notizia all’ICAO entro sessanta giorni dall’adozione della modifica dello standard internazionale, oppure indicare l’azione che si propone d’intraprendere.

(6)Le regole interne dell’ICAO, in particolare quelle che fanno sì che le ultime versioni dei documenti per le decisioni relative ai nuovi SARP o alle modifiche dei SARP siano disponibili al Consiglio ICAO solo in ritardo, le scadenze fissate dall’ICAO per gli Stati contraenti dell’ICAO per notificare le differenze rispetto agli standard internazionali, nonché l’elevato numero di differenze nei settori della sicurezza dell’aviazione civile, della navigazione aerea e della gestione del traffico aereo da notificare ogni anno, rendono difficile stabilire tempestivamente la posizione da adottare a nome dell’Unione in una decisione del Consiglio basata sull’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per l’adozione di nuovi SARP o modifiche dei SARP, o per ciascuna differenza da notificare.

(7)È pertanto opportuno definire i criteri e la procedura da seguire per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’adozione di SARP o di relative modifiche, nella misura in cui tali SARP siano tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’aviazione civile, nonché in merito alle decisioni di esprimere disaccordo o non esprimere disaccordo sui SARP a norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago e in merito alla notifica di differenze rispetto agli standard internazionali a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago.

(8)Data la specificità della sicurezza dell’aviazione civile, della navigazione aerea e della gestione del traffico aereo rispetto ad altri settori trattati dall’ICAO, in particolare l’elevato numero di SARP adottati in tali settori dal Consiglio dell’ICAO ogni anno e il numero di differenze da notificare ogni anno, la presente decisione dovrebbe riguardare unicamente la sicurezza dell’aviazione civile, la navigazione aerea e la gestione del traffico aereo al fine di razionalizzare i processi per stabilire rapidamente la posizione da adottare a nome dell’Unione per l’adozione di nuovi SARP e delle modifiche dei SARP, le decisioni di esprimere disaccordo o non esprimere disaccordo sui SARP o sulle modifiche dei SARP adottati dal Consiglio dell’ICAO e per gestire le numerose notifiche in modo efficiente.

(9)I SARP adottati dal Consiglio dell’ICAO nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, della navigazione aerea e della gestione del traffico aereo possono riguardare questioni di competenza esclusiva dell’Unione e potrebbero essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione. È pertanto efficiente e opportuno definire, mediante una decisione, i criteri e la procedura da seguire per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in relazione ai SARP in tali settori, fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri quali Stati contraenti dell’ICAO a norma della convenzione di Chicago. A livello dell’ICAO, i SARP relativi a sicurezza dell’aviazione civile, navigazione aerea e gestione del traffico aereo sono contenuti principalmente negli allegati ICAO 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 e 19.

(10)A livello dell’Unione, i requisiti contenuti nei SARP per la sicurezza dell’aviazione civile trovano riscontro e sono menzionati principalmente nei regolamenti (UE) 2018/1139 (1) e (CE) n. 2111/2005 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché negli atti di esecuzione e negli atti delegati adottati su tale base, in particolare nei regolamenti (UE) n. 1178/2011 (3), (UE) n. 748/2012 (4), (UE) n. 965/2012 (5), (UE) n. 139/2014 (6), (UE) n. 452/2014 (7), (UE) n. 1321/2014 (8), (UE) 2015/640 (9) della Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 (10), nel regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (11) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 (12) della Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.099.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A099%3ATOC

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