LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 della Commissione (3).
(2)Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da trenta/quaranta prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, gli antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.
(3)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari (4). Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.
(4)Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.
(5)Orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (5) sono pubblicati sul sito web della Commissione.
(6)Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente (6).
(7)Per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato mezzi di attuazione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e gli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».
(8)Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione (7), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
(9)È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (8), all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (9) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.095.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A095%3ATOC
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