Decisione (UE) 2023/693 della Commissione del 27 marzo 2023 che modifica le Decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2018/680.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.

(2)Con decisione (UE) 2017/1214 della Commissione (2) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «detersivi per piatti». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.

(3)Con decisione (UE) 2017/1215 della Commissione (3) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.

(4)Con decisione (UE) 2017/1216 della Commissione (4) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.

(5)Con decisione (UE) 2017/1217 della Commissione (5) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.

(6)Con decisione (UE) 2017/1218 della Commissione (6) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «detersivi per bucato». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.

(7)Con decisione (UE) 2017/1219 della Commissione (7) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 giugno 2023.

(8)Con decisione (UE) 2018/680 della Commissione (8) sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 3 maggio 2023.

(9)In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 (9), la Commissione, con la consulenza e l’assistenza del comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai gruppi di prodotti summenzionati, mettendo in atto soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE. Si tratta in particolare di unire all’occorrenza gruppi di prodotti strettamente correlati e di assicurare che, durante il processo di revisione dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE, la Commissione presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell’UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti.

(10)Dalla suddetta valutazione è emerso che per i gruppi di prodotti detergenti è necessaria una revisione al fine di garantire coerenza con altre politiche dell’Unione. Tale revisione terrà conto dell’esito della revisione in corso del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per i servizi di pulizia di ambienti interni, i criteri sono stati considerati ancora validi e probabilmente saranno attuali anche nei prossimi anni. La loro revisione potrebbe quindi iniziare in una fase successiva, consentendo anche riferimenti ai criteri riveduti relativi ai detergenti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.091.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A091%3ATOC

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