La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (2) della Commissione istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).
(2)La decisione 2011/121/UE (5) fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, compreso un obiettivo di efficienza economica, per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Con lettere del 19 luglio 2012 e del 17 dicembre 2012, la Commissione ha informato gli Stati membri che i loro piani e obiettivi prestazionali rivisti sono conformi e garantiscono un contributo adeguato agli obiettivi prestazionali adottati a livello dell'Unione europea. Gli obiettivi di efficienza economica sono espressi in termini di tassi unitari determinati.
(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione intende valutare su base annuale i tassi unitari per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri, alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
(4)Nel 2013, la Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2013/631/UE della Commissione (6), con la quale la Commissione ha notificato agli Stati membri, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, di ritenere i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione, che le erano stati presentati, conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
(5)Successivamente all'adozione della decisione n. 2013/631/UE, nel 2014, la Bulgaria, la Danimarca, l'Ungheria, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione le modifiche apportate a taluni parametri per il calcolo dei rispettivi tassi unitari, non ancora noti al momento della presentazione dei dati iniziali, e hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari per la valutazione di conformità che hanno reso necessarie alcune rettifiche dei relativi tassi unitari del 2014. I suddetti sei Stati membri hanno quindi presentato alla Commissione tassi unitari corretti.
(6)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione ha valutato tali tassi unitari corretti del 2014 per le zone di tariffazione in Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Lituania, Polonia e Slovacchia alla luce delle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 e ha concluso che essi erano conformi. Tale constatazione dovrebbe pertanto essere notificata agli Stati membri interessati.
(7)A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno abrogare la decisione 2013/631/UE e sostituirla con la presente decisione.
(8)La notifica relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie lascia impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
I tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato della presente decisione sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Articolo 2
La decisione n. 2013/631/UE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 20 Febbraio 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_051_R_0003