LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 aprile 2016 la società DAKEM ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «Insecticide Textile Contact», del tipo di prodotto 18, quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-JR023293-31.
(2)Il principio attivo contenuto nel biocida «Insecticide Textile Contact» è la permetrina, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18.
(3)Il 5 dicembre 2019 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione. Il 7 ottobre 2019 è stato consentito alla società DAKEM di presentare osservazioni scritte relative alla relazione di valutazione e alle conclusioni prima che queste venissero trasmesse all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. L'autorità di valutazione competente ha tenuto debito conto delle osservazioni ricevute dalla società DAKEM nel portare a termine la valutazione. Nel corso del processo di elaborazione del parere dell'Agenzia sulla relazione di valutazione, quest'ultima è stata aggiornata dall'autorità di valutazione competente e il 25 maggio 2020 è stato consentito alla società DAKEM di presentare osservazioni relative alla relazione di valutazione aggiornata e al progetto di parere dell'Agenzia prima dell'adozione del parere definitivo, il 17 giugno 2020, da parte del comitato sui biocidi dell'Agenzia.
(4)Il 2 luglio 2020, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2) in merito alla domanda di autorizzazione dell'Unione per il biocida «Insecticide Textile Contact». In tale parere l'Agenzia conclude che il biocida «Insecticide Textile Contact» non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Nel parere dell'Agenzia si ritiene che l'uso previsto del biocida «Insecticide Textile Contact» comporti rischi inaccettabili per gli operatori non professionali, in particolare per gli adulti che applicano il prodotto e per il pubblico esposto agli articoli trattati, e rischi inaccettabili per l'ambiente, in particolare per le acque di superficie e i sedimenti; il prodotto non soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene che il biocida «Insecticide Textile Contact» non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012. Non è pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Insecticide Textile Contact».
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla società DAKEM non è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo «Insecticide Textile Contact».
Articolo 2
La società DAKEM, 69 rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie, Francia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.090.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A090%3ATOC
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