IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (1) («accordo UE-USA sui trasporti aerei»), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 in seguito all’adozione della decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (2). È stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008 ed è stato concluso mediante decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio (3). È entrato in vigore il 29 giugno 2020. È stato modificato dal protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007 (4) («protocollo»), del 24 giugno 2010, che è entrato in vigore il 5 maggio 2022. Il protocollo prevede l’adesione di paesi terzi all’accordo UE-USA sui trasporti aerei.
(2)L’Islanda e la Norvegia sono membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo e nel 2007 hanno chiesto ufficialmente di aderire all’accordo UE-USA sui trasporti aerei. Nella riunione del 16 novembre 2010, conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei, il comitato misto da esso istituito ha proposto un accordo fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo di adesione»).
(3)La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («accordo addizionale»).
(4)Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale.
(5)Il 16 giugno 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 2011/708/UE (5) concernente la firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione (6) e dell’accordo addizionale (7). L’articolo 3 di tale decisione prevedeva l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale a decorrere dalla data della firma, che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. A partire da tale data i due accordi sono stati applicati in via provvisoria.
(6)Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione/Consiglio («sentenza») (8), la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2011/708/UE con la motivazione che il Consiglio non poteva autorizzare legittimamente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale in un atto adottato insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. La Corte ha mantenuto gli effetti della decisione 2011/708/UE fino all’entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio avrebbe dovuto adottare ai sensi dell’articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(7)Al fine di ottemperare alla sentenza, il Consiglio dovrebbe adottare una nuova decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale, fatta salva la loro conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e dell’accordo addizionale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato e il Regno di Norvegia, d’altro lato, sull’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, con riserva della loro conclusione (9).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo di adesione e l’accordo addizionale sono applicati a titolo provvisorio dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 16 giugno 2011.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.089.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A089%3ATOC
Foto:
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