LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze piridaben, piridato e triclopir sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza piriproxifen gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
(2)Per quanto riguarda il piridaben utilizzato negli Stati Uniti sui pompelmi è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l’LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per il piridaben per evitare ostacoli commerciali all’importazione nell’UE di tale prodotto alimentare.
(3)Per quanto riguarda il piridato, è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR vigente per l’erba cipollina, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il piriproxifen, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le pesche. Per quanto riguarda il triclopir, è stata presentata una domanda simile per le arance, i limoni e i mandarini.
(4)Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(6)Per quanto riguarda il piridato, l’Autorità ha osservato che la lacuna di dati relativa ai metodi di analisi per la determinazione dei residui di piridato, individuata nel quadro del riesame dell’LMR per tale sostanza attiva a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), è stata affrontata nella revisione inter pares degli antiparassitari dell’UE per la sostanza attiva piridato (4), in cui è stato fornito un metodo sufficientemente convalidato. È pertanto opportuno sopprimere le relative note a piè di pagina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, che fanno riferimento alla mancanza di dati.
(7)Per quanto riguarda gli LMR per triclopir nelle arance, nei limoni e nei mandarini, l’Autorità ha osservato che i dati forniti erano sufficienti per indicare un LMR inferiore, pari a 0,07 mg/kg, in base all’uso previsto. L’Autorità ha tuttavia osservato che i dati di conferma a sostegno dell’LMR vigente di 0,1 mg/kg erano necessari nel riesame dell’LMR a norma dell’articolo 12 per tale sostanza attiva, che è ancora in corso, e ha pertanto concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. In attesa della valutazione dei dati di conferma, è stato deciso che è opportuno mantenere l’attuale LMR provvisorio di 0,1 mg/kg.
(8)Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per tutte e quattro le sostanze, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(9)In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.086.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A086%3ATOC
Foto:
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