LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Sulla base della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)L’8 ottobre 2021 la società Zenko Superfoods Pte. Ltd. («richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione le mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che le mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate siano utilizzate in quanto tali come snack dalla popolazione in generale.
(4)A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (3), quest’ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito dei requisiti di validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 9 febbraio 2022.
(5)La notifica è conforme ai requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. I dati presentati dal richiedente dimostrano che le mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate, consumate in quanto tali come snack, vantano una storia di uso sicuro come alimento in India.
(6)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 marzo 2022 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(7)Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l’Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all’immissione sul mercato dell’Unione delle mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate.
(8)Il 5 settembre 2022 l’Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica relativa alla notifica delle mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283 (4). L’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell’uso delle mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
(9)È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l’immissione sul mercato dell’Unione delle mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate in quanto tali come snack e aggiorni di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(10)Le mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate dovrebbero essere inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Le mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate sono autorizzate a essere immesse sul mercato dell’Unione.
Le mandorle dei semi di Euryale ferox Salisb. (makhana) tostate e soffiate sono inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.
2.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.081.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A081%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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