LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». Poiché il preparato era già stato autorizzato per lo stesso titolare dell’autorizzazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, la richiesta di autorizzazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è presa in considerazione solo per quanto riguarda le specie non contemplate dall’autorizzazione precedente.
(4)Nel parere del 29 giugno 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo non ha un’incidenza negativa sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente e che detto preparato è sicuro per le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. In assenza di dati adeguati l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza di detto preparato per gli uccelli ovaioli o riproduttori. L’Autorità ha inoltre concluso che un’esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile e che le conclusioni del precedente parere sulla sicurezza per gli utilizzatori si applicano anche all’attuale valutazione. Nel contesto del precedente parere su questo additivo, adottato il 15 maggio 2019 (4), la scheda di dati di sicurezza prescritta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) includeva l’irritazione cutanea, l’irritazione oculare e la reazione allergica cutanea. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può essere efficace nei polli da ingrasso. Questa conclusione ha potuto essere estesa per estrapolazione ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, alle specie avicole minori da ingrasso e alle specie avicole minori allevate per la riproduzione. In assenza di dati sufficienti non è stato possibile trarre conclusioni sull’efficacia per le galline ovaiole o per altre specie di pollame destinate alla produzione di uova o alla riproduzione. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato per i tacchini da ingrasso, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori da ingrasso e le specie avicole minori allevate per la riproduzione. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori di tale additivo.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.081.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A081%3ATOC
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