IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.
(4)A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
(5)Dal 7 al 9 marzo 2023, nell’ambito della 189a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 dell’UNECE può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164 e una proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5.
(6)I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l’Unione. Unitamente alla risoluzione consolidata R.E.5, essi incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE in merito all’adozione di tali proposte.
(7)Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 e 164 e dalla risoluzione consolidata R.E.5,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 189a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 7 e il 9 marzo 2023, è quella di votare a favore delle proposte indicate nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.069.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A069%3ATOC
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