Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»), gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione.

(2)A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza e la sicurezza energetica dell'Unione, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli provenienti dalla Russia, e il ruolo che l'Unione può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo risulta essere uno strumento adeguato per contribuire alla risposta dell'Unione a tali sfide emergenti. Ciò è vero anche alla luce della legislazione dell’Unione in materia di clima e di ambiente e degli impegni internazionali dell’Unione, e in particolare l’accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5).

(3)Nella dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022, i capi di Stato e di governo hanno invitato la Commissione a proporre entro la fine di maggio dello stesso anno un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili russi, il quale invito è stato ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)La capacità del dispositivo di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione, contribuendo in tal modo all'accessibilità economica dell'energia e potenziando l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta, dovrebbe essere rafforzata. Per conseguire tali obiettivi, l'Unione ha bisogno di aumentare l'efficienza energetica, nonché l'affidabilità e la resilienza delle reti di trasmissione e di distribuzione, promuovere la flessibilità del sistema, ridurre al minimo le congestioni, anche attraverso un aumento della capacità delle reti e della capacità di stoccaggio dell'energia elettrica, promuovere la digitalizzazione e assicurare la resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, riducendo nel contempo le dipendenze energetiche strategiche.

(5)Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti connessi al settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(6)Al fine di conseguire una transizione efficace verso l'energia verde e la rapida riduzione della dipendenza dall'energia da combustibili fossili in modo inclusivo sono necessarie misure volte a incrementare l'efficienza e il risparmio energetici degli edifici e delle relative infrastrutture energetiche critiche e a decarbonizzare più rapidamente le industrie. È indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come l'adozione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che offrono un mezzo efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti in materia di approvvigionamento energetico e di costi dell'energia. È pertanto opportuno sostenere anche le riforme e gli investimenti tesi a incrementare l'efficienza energetica, a decarbonizzare l'industria, anche mediante l'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altri combustibili rinnovabili di origine non biologica, e ad aumentare il risparmio energetico delle economie degli Stati membri, in linea con gli obiettivi e il quadro giuridico dell'Unione in materia di energia e clima. La Commissione dovrebbe in particolare incoraggiare gli Stati membri a includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure a sostegno della decarbonizzazione dell'industria.

(7)Si prevede che l'eliminazione graduale della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi porti a una riduzione della dipendenza energetica complessiva dell'Unione. I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contribuire ad aumentare e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, senza aumentare eccessivamente la sua dipendenza dalle importazioni di materie prime da paesi terzi.

(8)Nell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza e dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro politiche economiche in modo da conseguire gli obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 del trattato, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, prestando particolare attenzione alle zone remote, periferiche e isolate e alle isole, che sono già soggette a vincoli supplementari.

(9)Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento presentano un piano per la ripresa e la resilienza in cui si richiede il ricorso a finanziamenti aggiuntivi sotto forma di prestiti, o, in conformità alle nuove norme da stabilire ai sensi del presente regolamento modificativo, dalla vendita all'asta di quote provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o dai trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit istituita dal regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero essere tenuti a inserire un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel loro piano per la ripresa e la resilienza. In linea con la possibilità esistente, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, di presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza, e al fine di garantire la corretta elaborazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri possono presentare un progetto di capitolo dedicato al piano REPowerEU prima della presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza modificato. È opportuno evitare oneri amministrativi inutili.

(10)I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere nuove riforme e nuovi investimenti, a partire dal 1o febbraio 2022, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e di affrontare la crisi causata dai recenti eventi geopolitici. Tuttavia, le misure incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU possono essere incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU se, a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo, lo Stato membro interessato è soggetto a una riduzione del suo contributo finanziario massimo. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe poter includere tali misure nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU fino a un importo di costi stimati pari alla diminuzione del contributo finanziario massimo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.063.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A063%3ATOC

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