Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/423 della Commissione del 24 febbraio 2023 relativa a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alle Direttive 2005/36/CE.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un’applicazione software online sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio transfrontaliero di informazioni e la mutua assistenza.

(2)Il regolamento (UE) n. 1024/2012 consente alla Commissione di realizzare progetti pilota al fine di valutare se l’IMI possa costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento.

(3)La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di un numero limitato di professioni sulla base di condizioni minime di formazione armonizzate, il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di un numero limitato di professioni nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’industria sulla base dell’esperienza professionale e un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. Stabilisce inoltre norme per la libera prestazione temporanea e occasionale di servizi. A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, la Commissione deve sviluppare e tenere aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione regolamentata.

(4)A norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione e di formazione con una struttura particolare nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare senza indebito indugio le eventuali modifiche apportate a tali elenchi.

(5)A norma dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione, entro il 18 gennaio 2016, l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preventiva delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.

(6)A norma dell’articolo 59, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri sono tenuti a valutare se i loro requisiti vigenti per le professioni regolamentate siano compatibili con i principi di non discriminazione e proporzionalità; entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni su tali requisiti e sui motivi per ritenerli non discriminatori e proporzionati. Entro sei mesi dall’adozione di una misura che successivamente introduce un nuovo requisito o apporta modifiche a quelli vigenti, gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni sui requisiti e sui motivi per ritenere detti requisiti non discriminatori e proporzionati.

(7)L’articolo 59, paragrafo 6, prevede che gli Stati membri riferiscano alla Commissione ogni due anni in merito ai requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi. L’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, prevede che gli Stati membri presentino le loro osservazioni sulle relazioni degli altri Stati membri entro sei mesi dal loro ricevimento da parte della Commissione.

(8)La direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità da parte degli Stati membri prima dell’introduzione di nuove norme che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o prima della modifica delle norme esistenti. L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, indicando i motivi per considerare che tali disposizioni sono giustificate e proporzionate. Le informazioni comunicate devono essere registrate dagli Stati membri nella banca dati delle professioni regolamentate di cui all’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE e messe a disposizione del pubblico dalla Commissione.

(9)L’articolo 10 della direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare lo scambio di informazioni sulle questioni oggetto di tale direttiva, in particolare sul modo in cui regolamentano le professioni e sugli effetti di tale regolamentazione. La Commissione facilita tale scambio di informazioni.

(10)L’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione relazioni sull’applicazione di tale direttiva, comprendenti osservazioni generali, una rilevazione statistica delle decisioni di riconoscimento adottate e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione di tale direttiva.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.061.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A061%3ATOC

Foto:

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