Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che attua l’articolo 8 bis del Regolamento (CE) n. 765/2006.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1), e in particolare l’articolo 8 bis,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2)In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 28 febbraio 2024.

(3)È opportuno modificare le voci relative a 21 persone fisiche e due persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.061.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A061%3ATOC

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