IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1.INTRODUZIONE E PROCEDURA
(1)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
(2)Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, le prassi applicabili a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la loro radiazione dall’elenco, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.
(3)Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE (2), che ha fissato un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
(4)A norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha notificato alla Repubblica del Camerun («Camerun»), con decisione del 17 febbraio 2021 (3) («decisione del 17 febbraio 2021»), la possibilità di identificazione come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.
(5)Nella decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha incluso le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivavano tale identificazione.
(6)La decisione del 17 febbraio 2021 è stata notificata al Camerun unitamente a una lettera che lo invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nell’ambito del regolamento INN.
(7)Con la decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha avviato un dialogo con il Camerun.
(8)In particolare, la Commissione ha invitato il Camerun ad adottare tutte le misure necessarie per attuare gli interventi contenuti nel piano d’azione proposto dalla Commissione e a valutarne l’attuazione.
(9)Al Camerun è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 17 febbraio 2021 e ad altre informazioni del caso comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati in tale decisione. Al Camerun è stato inoltre garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
(10)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni pertinenti. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Camerun in seguito alla decisione del 17 febbraio 2021 sono state esaminate e prese in considerazione e il Camerun e la Commissione si sono incontrati virtualmente per trattare i punti in questione. Il Camerun è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.056.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A056%3ATOC
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