Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/374 della Commissione del 13 febbraio 2023 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del Regolamento (CE) n. 88/97.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

(2)A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4)Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette.

(5)Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

(6)La più recente decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 26 agosto 2022.

(7)Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

(8)Nell’ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto dalla società portoghese Sangal — Indústria de Veículos Lda («Sangal») («società») una domanda di modifica dei riferimenti relativi all’autorizzazione all’esenzione concessa con il codice addizionale TARIC A407 con la decisione 2003/899/CE della Commissione (7).

(9)In particolare Sangal ha chiesto di modificare il proprio nome in Sangal E-bike Manufacturing Lda e la sua sede legale in Zona Industrial Da Mota Rua 7, lote A11 Gafanha Da Encarnação, 3830-527 Gafanha Da Encarnação, Portogallo.

(10)Tuttavia dalla valutazione sul merito della domanda è emerso che la società non aveva cambiato solo il nome e l’indirizzo, ma anche la proprietà e, soprattutto, le sue attività di assemblaggio, dal momento che Sangal aveva iniziato ad assemblare esclusivamente biciclette con motore ausiliario («biciclette elettriche»).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.051.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051%3ATOC

Foto:

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