LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 impone alle autorità competenti degli Stati membri di ispezionare le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento di animali domestici. Le autorità competenti devono verificare in particolare che le navi siano costruite e attrezzate in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare e che le attrezzature di cui all’allegato I, capo IV, di tale regolamento rimangano in buone condizioni di funzionamento.
(2)Attualmente le autorità competenti degli Stati membri registrano i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame nelle loro basi di dati elettroniche, alle quali le autorità competenti di altri Stati membri non hanno accesso. Sebbene un controllo documentale non possa sostituire l’ispezione fisica della nave stessa, un esame, nell’ambito di un controllo ufficiale, dei dati relativi alla certificazione figuranti nel certificato di omologazione di una nave può fornire alcune informazioni sulla conformità della nave ai requisiti di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. Il caricamento e l’archiviazione dei certificati di omologazione, come pure dei dati relativi alla certificazione, in una base di dati elettronica comune dovrebbero pertanto consentire alle autorità competenti di accedere a tali informazioni e ridurre così gli oneri amministrativi e facilitare il loro lavoro in sede di controlli ufficiali.
(3)I dati relativi alla certificazione, che le autorità competenti degli Stati membri registrano nella base di dati elettronica unica, dovrebbero comprendere la data di scadenza dei certificati, informazioni riguardanti la massima superficie al suolo disponibile per gli animali e la tipologia di animali che le navi possono trasportare. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali di valutare se l’omologazione sia valida al momento del controllo e se la nave sia idonea al trasporto degli animali in questione.
(4)Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) integra in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali per verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
(5)L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di elaborare, su supporto cartaceo o in formato elettronico, la documentazione di tutti i controlli ufficiali effettuati. Esso elenca inoltre le informazioni che tale documentazione deve comprendere. Le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 prima del caricamento di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina sulle navi adibite al trasporto di bestiame dovrebbero pertanto essere registrate.
(6)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in considerazione, tra l’altro, dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali e alla loro conformità alla normativa dell’Unione, compreso il regolamento (CE) n. 1/2005. Le autorità competenti non hanno accesso agli esiti dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti di altri Stati membri. Tale documentazione è però necessaria per prendere decisioni ben informate al momento di effettuare ispezioni ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005. Ai fini della corretta attuazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, è pertanto necessario istituire una base di dati elettronica comune in cui siano raccolti e condivisi i dati relativi ai certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame come pure gli esiti relativi alla cronologia delle loro ispezioni. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti di accedere rapidamente a tali informazioni, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare il loro lavoro in sede di controlli ufficiali.
(7)A norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tutti gli Stati membri dotati di porti marittimi devono sottoporre le navi che fanno scalo nei loro porti a ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. I risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sono oggettivi e verificabili e possono essere pertinenti per le ispezioni prescritte dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, ad esempio per quanto riguarda le irregolarità riscontrate in relazione alla tenuta stagna all’acqua, alla ventilazione, alla galleggiabilità o alle attrezzature antincendio. È pertanto necessario includere nella base di dati elettronica comune i pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.
(8)La Commissione ha effettuato una serie di audit sui sistemi dei controlli ufficiali degli Stati membri intesi a tutelare il benessere degli animali durante il trasporto via mare verso paesi terzi su navi adibite al trasporto di bestiame. A seguito delle carenze che tali audit hanno riscontrato nei sistemi dei controlli ufficiali degli Stati membri riguardo all’autorizzazione dei trasportatori marittimi, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che i piani di emergenza presentati dai trasportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 siano adattati per gestire le principali emergenze che i trasportatori possono dover affrontare durante il viaggio in questione.
(9)Affinché sia disponibile tempo sufficiente per valutare le informazioni contenute nella documentazione trasmessa dal richiedente di un certificato di omologazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, per predisporre un’ispezione fisica approfondita di una nave adibita al trasporto di bestiame e per verificare se una nave adibita al trasporto di bestiame soddisfi i requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione, è opportuno che il richiedente presenti alle autorità competenti la richiesta di omologazione almeno 20 giorni prima della data di ispezione della nave adibita al trasporto di bestiame.
(10)Sulla base della loro esperienza nel trasportare animali su navi adibite al trasporto di bestiame, nel 2014 gli esperti degli Stati membri, compresi i punti di contatto nazionali per la protezione degli animali durante il trasporto, hanno elaborato un documento di rete (4) allo scopo di fornire orientamenti per i controlli ufficiali del benessere degli animali durante l’esportazione su navi adibite al trasporto di bestiame, come prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005 («il documento di rete»). Gli orientamenti contenuti nel documento di rete sono stati aggiornati nel gennaio 2020 alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del documento di rete e degli audit effettuati dalla Commissione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.051.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051%3ATOC
Foto:
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