Regolamento Delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le regole di base che disciplinano i piani strategici della politica agricola comune (PAC), comprese le regole sulla presentazione e approvazione delle modifiche dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 119 dello stesso regolamento.

(2)Per consentire agli Stati membri di presentare domande di modifica dei propri piani strategici della PAC, è necessario stabilire le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica.

(3)Affinché la Commissione possa valutare correttamente la domanda di modifica del piano strategico della PAC, questa dovrebbe contenere, oltre alle informazioni di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuna modifica del piano strategico della PAC, determinate informazioni che spieghino i motivi, il contenuto e gli effetti previsti della modifica.

(4)Per garantire che la domanda di modifica del piano strategico della PAC sia completa e correttamente trasmessa alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero presentarla attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (2).

(5)Al fine di garantire una valutazione approfondita della domanda di modifica presentata per approvazione alla Commissione, e in particolare del piano finanziario modificato, nonché per evitare il rischio di errori dovuti alla presenza di versioni multiple del piano strategico della PAC oggetto di una valutazione parallela, è opportuno che lo Stato membro trasmetta una sola domanda di modifica alla volta attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Lo Stato membro dovrebbe presentare una nuova domanda di modifica solo dopo avere ritirato la domanda precedente o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica. Questo si rende necessario in particolare per garantire la certezza giuridica per i beneficiari per quanto concerne la versione applicabile del piano strategico della PAC e il corretto collegamento dei pagamenti con il nuovo piano finanziario modificato e applicabile.

(6)È necessario stabilire norme dettagliate riguardanti la notifica alla Commissione delle modifiche relative agli interventi nell’ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento, e la notifica alla Commissione dell’esito della valutazione di cui all’articolo 120 di tale regolamento.

(7)È necessario stabilire termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC in relazione ai tipi di intervento in determinati settori, di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, e ai tipi di interventi di cui al capo IV di tale regolamento, al fine di garantire il trattamento e l’entrata in vigore in tempo utile delle modifiche dei piani strategici della PAC prima della fine del periodo di ammissibilità delle spese.

(8)È inoltre necessario stabilire un termine per la presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC relative al trasferimento di determinate dotazioni finanziarie, al fine di garantire l’entrata in vigore in tempo utile delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti e delle dotazioni nell’ambito del FEASR.

(9)Per garantire un trattamento efficiente delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero prepararle in modo da ridurre il numero di domande di modifica presentate nel corso di ogni anno civile, ad esempio combinando più modifiche ai piani strategici della PAC in una sola domanda di modifica. Per garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e assicurare un funzionamento agevole ed efficiente di tutti gli interventi, gli Stati membri dovrebbero presentare le loro domande di modifica in modo da lasciare tempo sufficiente per la loro valutazione da parte della Commissione e per la loro entrata in vigore in tempo utile conformemente all’articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.

(10)Per garantire una certa flessibilità agli Stati membri in caso di emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici e altre misure di emergenza, nonché per affrontare altre situazioni specifiche e, nel contempo, trattare in modo efficace e tempestivo le domande di modifica del piano strategico della PAC senza indebiti oneri amministrativi, è necessario definire ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche previsto all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115. Tali casi dovrebbero includere modifiche impreviste del quadro giuridico dell’Unione, obblighi giuridici e, se necessario, disimpegni automatici, modifiche dovute a misure eccezionali per contrastare minacce di perturbazioni nel mercato, epizoozie e organismi nocivi per le piante, nonché le modifiche degli strumenti finanziari che operano in un contesto di mercato dinamico, in cui possono risultare necessarie modifiche periodiche per garantire la loro corretta attuazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.051.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A051%3ATOC

Foto:

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