Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/343 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica l’allegato della Decisione d’Es. (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/312 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, nei Paesi Bassi, in Austria, Polonia e Slovacchia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/312, la Cechia, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia e la Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nelle regioni amministrative della Boemia centrale, di Plzeň e della Boemia meridionale in Cechia, nei Länder Assia e Sassonia-Anhalt in Germania, nelle regioni amministrative Nuova Aquitania e Centro-Valle della Loira in Francia, nella provincia della Gheldria nei Paesi Bassi, nei distretti di Braunau am Inn e Leibnitz in Austria, nei voivodati della Grande Polonia e di Opole in Polonia e nelle regioni di Trnava e Nitra in Slovacchia.

(7)Anche la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nella contea di Brașov.

(8)Le autorità competenti di Cechia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(9)Le autorità competenti della Francia hanno anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

(10)Inoltre alcuni focolai confermati in Polonia sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con la Cechia. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio della Cechia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.048.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A048%3ATOC

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