Regolamento Delegato (UE) 2023/340 della Commissione dell’8 dicembre 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/118.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat») (2), dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Uccelli») (3) e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino») (4).

(2)L’articolo 6 della direttiva Habitat dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti.

(3)L’articolo 4 della direttiva Uccelli dispone che gli Stati membri stabiliscano misure speciali di conservazione per quanto riguarda i tipi di habitat elencati nell’allegato I della direttiva e le specie elencate nell’allegato II della stessa che sono presenti nei siti. Esso prevede inoltre che gli Stati membri adottino misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.

(4)A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure, ivi incluse misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(5)A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorre adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.

(6)Il regolamento delegato (UE) 2017/118 (5) stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in talune zone del Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10).

(7)Il 4 febbraio 2019, dopo aver consultato il consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Germania, unitamente a Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nel settore della pesca in quattro siti Natura 2000 nella zona economica esclusiva (ZEE) tedesca del Mare del Nord: DE1209-301 Sylter Aussenriff, DE2104-301 Borkum-Riffgrund, DE1003-301 Doggerbank e la zona di protezione speciale DE1011-401 Östliche Deutsche Bucht.

(8)La raccomandazione comune contiene misure di gestione della pesca volte a proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat 1110) e le scogliere (tipo di habitat 1170) nei siti Sylter Aussenriff e Borkum-Riffgrund dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo, a proteggere la focena nei siti Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund e Doggerbank e a proteggere sei specie di uccelli marini nell’Östliche Deutsche Bucht dalla cattura e/o dall’uccisione in reti da imbrocco e in reti da posta impiglianti, al fine di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat e all’articolo

4 della direttiva Uccelli. La raccomandazione comune contiene inoltre misure di gestione della pesca volte a proteggere le zone di fondale marino comprendenti il tipo di biotopo «fondali ghiaiosi, sabbie grossolane e ghiaia di conchiglie ricchi di specie» nei siti Sylter Aussenriff e Borkum-Riffgrund dall’impatto delle attività di pesca, al fine di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

(9)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato e valutato la raccomandazione comune durante la sessione plenaria tenutasi dal 25 al 29 marzo 2019 (6) e ha concluso che le misure di conservazione proposte rappresentano un primo passo avanti per evitare un ulteriore degrado dell’ambiente marino e ridurre gli effetti negativi delle attività di pesca sugli habitat dei banchi di sabbia e delle scogliere, sul biotopo «fondali ghiaiosi, sabbie grossolane e ghiaia di conchiglie ricchi di specie», sulla focena e su alcune popolazioni di uccelli marini. Sebbene lo CSTEP abbia dichiarato che il congelamento dello sforzo di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non ne ridurrà l’impatto, il fatto stesso che l’intensità di pesca non possa aumentare in futuro avrà già un effetto positivo sugli habitat e sulle specie nelle zone protette. Lo CSTEP ha inoltre sollevato alcuni punti specifici riguardanti il controllo, l’esecuzione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure proposte, che potrebbero essere ulteriormente migliorati.

(10)La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e ha invitato il gruppo regionale degli Stati membri del Mare del Nord («gruppo di Scheveningen») a prendere in considerazione ulteriori miglioramenti delle misure di conservazione proposte. Le richieste della Commissione e le relative modifiche sono state discusse con gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto e la raccomandazione comune riveduta è stata presentata alla Commissione il 17 giugno 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.048.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A048%3ATOC

Foto:

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