Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 Gennaio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (2) della Commissione stabilisce obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti devono effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)La segnalazione di informazioni coerenti, accurate e comparabili sugli accantonamenti per perdite su crediti e sulle misure di tolleranza a norma del regolamento (UE) n. 680/2014 è un elemento essenziale per l’ottenimento di un quadro globale sui profili di rischio degli enti e i rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario. Nel contesto di incertezza in ordine alla qualità delle attività prevalente in tutta l’Unione e affinché l’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti possano formarsi un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) possa svolgere i suoi compiti di vigilanza macroprudenziale, gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare informazioni sulle loro misure di tolleranza ed esposizioni deteriorate.

(3)Le misure di tolleranza e le esposizioni deteriorate sono soggette alle vigenti disposizioni contabili che prevedono l’obbligo di comunicare informazioni sulle esposizioni da prestiti e titoli di debito e sulla loro qualità creditizia a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4). Tuttavia, non vi sono né definizioni complete e armonizzate dei concetti di tolleranza e di esposizioni deteriorate, né obblighi specifici e dettagliati di segnalazione a fini di vigilanza.

(4)Le norme tecniche dovrebbero pertanto stabilire definizioni specifiche di tolleranza ed esposizioni deteriorate e predisporre modelli per le segnalazioni per consentire all’ABE, alle autorità competenti e al CERS di basarsi su concetti più armonizzati per quanto riguarda la qualità delle attività rispetto a quelli attualmente esistenti. I dati segnalati sarebbero così più comparabili, essendo ridotte al minimo le differenze derivanti da diversi concetti di tolleranza e da divergenze nell’attuazione delle definizioni di default e riduzione di valore (impairment) in tutta l’Unione. A tal fine, la definizione di esposizione deteriorata dovrebbe fungere da indice armonizzato per la qualità degli attivi, ovvero da strumento di classificazione, e non da sostituto delle attuali definizioni di default e di riduzione di valore.

(5)Per lasciare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare gli obblighi del presente regolamento in materia di misure di tolleranza ed esposizioni deteriorate in modo tale che i dati prodotti siano di alta qualità, è opportuno rinviare la data di invio delle segnalazioni relative a tali obblighi.

(6)Al fine di garantire una corretta applicazione degli obblighi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno rendere più precisi i modelli, le istruzioni e le definizioni utilizzati per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni di cui agli allegati II, V, VII e IX. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

(7)L’ABE ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione relativi alle misure di tolleranza e alle esposizioni deteriorate sui quali è parzialmente basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)Dato che le altre modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 l’ABE non ha svolto un’altra consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.

(9)È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

(10)Al fine di garantire che gli enti presentino quanto prima i dati di vigilanza alle autorità competenti per consentire loro di avere un quadro globale in merito agli enti stessi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)all’articolo 5, lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 14 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.9.

Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;»;

2)all’articolo 18 è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo l’articolo 2, la prima data d’invio per i modelli 18 e 19 di cui all’allegato III è il 31 dicembre 2014. Le righe e le colonne dei modelli 6, 9.1, 20.4, 20.5 e 20.7 di cui all’allegato III riguardanti le misure di tolleranza e le esposizioni deteriorate sono completate per la data di invio del 31 dicembre 2014.»;

3)gli allegati da I a V sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;

4)l’allegato VII è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;

5)l’allegato IX è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 9 Gennaio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_048_R_0001

 

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