Regolamento (UE) 2023/246 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 389/2012.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (3), la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali avviene sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato. Tale direttiva estende in tal modo l’uso del sistema informatizzato istituito con la decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, che è impiegato per controllare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Tale estensione dell’uso del sistema informatizzato deve iniziare ad applicarsi il 13 febbraio 2023.

(2)Al fine di rispecchiare tale estensione dell’uso del sistema informatizzato è necessario ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (5) a tutti i prodotti sottoposti ad accisa interessati, a prescindere dall’applicazione di un regime di sospensione dall’accisa.

(3)L’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012 impone agli Stati membri di inserire nei registri elettronici la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall’autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (6). Tuttavia, a decorrere dal 13 febbraio 2023 il regolamento (CE) n. 684/2009 sarà sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (7). Pertanto, è opportuno riflettere tale sostituzione all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012.

(4)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia prevedere lo scambio di informazioni che ciascuno Stato membro inserisce nel registro elettronico riguardanti gli operatori economici che trasportano merci immesse in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportate verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnate per scopi commerciali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, ossia garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato in tutti gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento di tali dati nell’ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.

(6)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(7)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 e di concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2023.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.034.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A034%3ATOC

Foto:

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