LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza abamectina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Nell’ambito del riesame di tali LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, nel suo parere motivato (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all’Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori e le lacune nei dati sono state indicate nell’allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all’Autorità per convalidare gli LMR proposti.
(3)Il richiedente ha presentato i dati mancanti unitamente a una domanda di modifica degli LMR vigenti per l’abamectina in alcuni prodotti basata sull’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
(5)L’Autorità ha valutato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
(6)Il 23 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma presentati a seguito del riesame degli LMR a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e sulla domanda di modifica dei livelli massimi di residui vigenti per l’abamectina in vari prodotti (3).
(7)Il richiedente non ha presentato informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per mandorle, nocciole, noci comuni, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), papaie e cicoria Witloof/cicoria belga. L’Autorità ha concluso che la lacuna di dati non è stata quindi sufficientemente colmata e che i responsabili della gestione del rischio possono prendere in considerazione se fissare o mantenere tali LMR al limite di determinazione (LD). Per questi prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione. È quindi opportuno modificare l’allegato II e sopprimere in detto allegato il riferimento relativo alle informazioni supplementari.
(8)Per cotogne, nespole e nespole del Giappone il richiedente ha proposto di ricavare un LMR sulla base di una buona pratica agricola (BPA) alternativa. Tale impiego e le sperimentazioni sui residui erano già stati valutati in un precedente parere motivato (4). L’Autorità ha concluso che i dati sui residui erano sufficienti a giustificare le proposte di riduzione degli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.
(9)Per le foglie di sedano, i fagioli con baccello e i piselli con baccello l’Autorità ha concluso che i dati sui residui erano sufficienti a giustificare gli LMR per detti prodotti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello richiesto dal richiedente.
(10)A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’abamectina utilizzata negli Stati Uniti su determinati prodotti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.027.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A027%3ATOC
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