LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce, unitamente ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/1147 (3) e (UE) 2021/1148 (4) e al regolamento (UE) 2021/1149 («regolamenti specifici relativi a ciascun fondo»), che istituiscono rispettivamente il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il Fondo Sicurezza interna, un quadro di finanziamento dell’Unione per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2)Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 7, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale in materia di performance per ogni programma in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.
(3)Al fine di garantire condizioni uniformi di presentazione delle relazioni annuali, e per assicurare che le informazioni trasmesse alla Commissione siano coerenti e comparabili, il regolamento (UE) 2021/1149 afferma la necessità di stabilire, mediante atto di esecuzione, un modello di relazione annuale in materia di performance.
(4)A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2021/1149 ed è da esso vincolata. L’Irlanda è pertanto vincolata dal presente regolamento.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (UE) 2021/1149 né è da esso vincolata. La Danimarca non è pertanto vincolata dal presente regolamento.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento e per garantire che non vi siano ritardi nell’attuazione dei programmi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna, di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e all’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149.
Il modello figura nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.024.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A024%3ATOC
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it