LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1147 (3), (UE) 2021/1148 e (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo del Consiglio (4) («regolamenti specifici relativi a ciascun fondo») che istituiscono rispettivamente il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il Fondo Sicurezza interna, un quadro di finanziamento dell’Unione per lo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2)Ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 7, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale in materia di performance per ogni programma in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.
(3)Al fine di garantire condizioni uniformi di presentazione delle relazioni annuali, e per assicurare che le informazioni trasmesse alla Commissione siano coerenti e comparabili, il regolamento (UE) 2021/1148 afferma la necessità di stabilire, mediante atto di esecuzione, un modello di relazione annuale in materia di performance.
(4)A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda non partecipa al regolamento (UE) 2021/1148. L’Irlanda non è pertanto vincolata dal presente regolamento.
(5)A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha recepito il regolamento (UE) 2021/1148 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.
(6)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(7)A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi all’Islanda e alla Norvegia solo una volta concluse tali intese.
(8)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8)
(9)A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione della Svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni del suo accordo di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi alla Svizzera solo una volta concluse tali intese.
(10)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10)
(11)A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la partecipazione del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti richiede tuttavia che siano adottate intese per specificare la natura e le modalità di tale partecipazione conformemente alle pertinenti disposizioni del suo accordo di associazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi al Liechtenstein solo una volta concluse tali intese.
(12)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento e per garantire che non vi siano ritardi nell’attuazione dei programmi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relative allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1148.
Il modello figura nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.024.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A024%3ATOC
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