LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 novembre 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa».
(2)L’obiettivo generale dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è: «Nell’ambito delle competenze concorrenti dell’UE — definite all’interno del settore “Giustizia, Libertà, Sicurezza”, ove l’articolo 78 TFUE richiama le competenze sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo ed all’immigrazione — si chiede l’adozione di strumenti normativi adeguati affinché sia applicato in via effettiva l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sia bandito l’uso della violenza, della tortura e di trattamenti inumani e degradanti nel controllo delle frontiere dello spazio UE e all’interno dei paesi terzi con i quali le istituzioni europee o uno o più Stati membri hanno stretto accordi volti a contenere l’ingresso in Europa di migranti o richiedenti asilo, nonché all’interno degli stessi Stati membri nella gestione dell’accoglienza, prevedendo sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti».
(3)Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, sugli obiettivi e sul contesto dell’iniziativa. Gli organizzatori sostengono che, negli ultimi anni, si è assistito nei confronti dei migranti a un’escalation di violenza denunciata nei rapporti di organizzazioni quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Amnesty International e Human Rights Watch. Chiedono un intervento dell’UE nell’ambito delle sue competenze concorrenti, volto a porre fine a tali presunte violazioni dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente: «1) all’ingresso nello spazio comune europeo attraverso la regolamentazione dell’attività di controllo delle frontiere e previsione di sanzioni specifiche per i paesi che violino apertamente il divieto dell’uso della violenza, della tortura e di trattamenti inumani e degradanti; 2) all’interno di paesi terzi, fuori dall’UE, nell’ambito di operazioni volte alla cosiddetta “esternalizzazione delle frontiere” europee attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i paesi membri che concludano accordi che non prevedano il controllo del rispetto dell’articolo 4; 3) nella definizione degli standard di accoglienza all’interno dello spazio dei paesi europei per tutto il periodo di permanenza sul territorio attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i paesi che si rendano protagonisti con i propri organismi e/o le proprie forze dell’ordine di violazioni dei diritti delle persone migranti o richiedenti asilo».
(4)Così come formulato, l’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di istituire un quadro teso a garantire il rispetto del divieto della violenza e dei trattamenti inumani e degradanti sancito dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali in relazione alla politica dell’Unione in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione. Nella misura in cui l’iniziativa persegue tale obiettivo in relazione ai controlli alle frontiere, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 77, paragrafo 2, TFUE. Nella misura in cui l’iniziativa persegue tale obiettivo in relazione alla politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2, TFUE. Nella misura in cui l’iniziativa persegue tale obiettivo in relazione alla politica comune dell’immigrazione, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, TFUE.
(5)Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
(6)Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
(7)Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. È stata appositamente creata un’entità giuridica ai fini della gestione dell’iniziativa.
(8)L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(9)È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa».
(10)La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa».
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Articolo 4: Stop tortura e trattamenti disumani alle frontiere d’Europa», rappresentato da Marco CIURCINA e Maria Cristina FRANCESCONI in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.023.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A023%3ATOC
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