Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/141 della Commissione del 19 gennaio 2023 recante modifica dell’allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2568 sono stati registrati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell’Unione.

(6)Nel dicembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Slesia in Polonia, in un’area attualmente non elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente non elencata come zona soggetta a restrizioni In detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(7)Nel dicembre 2022 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Opole in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(8)Nel gennaio 2023 è stato anche rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Varmia-Masuria in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II; inoltre gli attuali confini della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefiniti in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(9)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(10)Tenuto conto anche dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (6), in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione della Varmia-Masuria in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Le zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0094.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC

Foto:

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