Regolamento (UE) 2023/127 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza acequinocil sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo su peperoni di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull’LMR proposto (2). L’Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(5)L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l’LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(6)È stata presentata una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica dell’LMR vigente per la sostanza acequinocil nei cachi.

(7)In merito a tale domanda uno Stato membro ha chiesto di utilizzare la procedura accelerata, prevista dalle linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR (3), per fissare un LMR sulla base delle sperimentazioni sui residui nelle mele.

(8)L’Autorità ha recentemente valutato le sperimentazioni sui residui nelle mele nel quadro del riesame degli LMR vigenti per l’acequinocil e ha espresso un parere motivato sull’LMR proposto (4). Tale parere dell’Autorità si basa sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Poiché è opportuno provvedere all’estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nelle mele per estenderle ai cachi, come confermato dalle attuali linee guida dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR (5), non è necessario chiedere all’Autorità di fornire un parere motivato sui cachi.

(9)È pertanto opportuno fissare l’LMR per i cachi a 0,05 mg/kg sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate nelle mele.

(10)Le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 2023 per quanto riguarda tutti gli LMR proposti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.017.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A017%3ATOC

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