Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione del 17 gennaio 2023 recante modifica e rettifica del Regolamento d’Es. (UE) 2021/1165.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (2). Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(2)Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari (3), l’EGTOP ha raccomandato di aggiungere l’uso della sostanza talco E 553b alle sostanze di base consentite nella produzione biologica. L’EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiungere alle sostanze attive a basso rischio utilizzate nell’agricoltura biologica le sostanze seguenti: i) ABE-IT 56, a condizione che non sia ottenuto da ceppi OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM; ii) «pirofosfato ferrico»; e iii) «estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce». È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali sostanze.

(3)L’EGTOP ha inoltre raccomandato di autorizzare l’uso della deltametrina in trappole con specifiche sostanze attrattive contro la Rhagoletis completa. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della deltametrina secondo condizioni e limiti specifici.

(4)Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti (3) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che il letame animale utilizzato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali; ii) cloruro di potassio (muriato di potassio) di origine naturale; e iii) nitrato di sodio utilizzato per la produzione di alghe sulla terraferma in sistemi chiusi.

(5)Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) fosfato mono-dicalcico utilizzato come materia prima per mangimi di origine minerale; ii) oltre a quelli ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o da Saccharomyces carlsbergensis, tutti i lieviti e i prodotti a base di lievito autorizzati utilizzati come materie prime per mangimi; iii) gomma di xantano utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel gruppo funzionale «agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti»; iv) illite-montmorillonite-caolinite e argilla sepiolitica utilizzate come additivi tecnologici per mangimi nel gruppo funzionale «agenti leganti e antiagglomeranti»; e v) bentonite utilizzata come additivo tecnologico per mangimi nel nuovo gruppo funzionale «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine».

(6)Sulla base di un’ulteriore raccomandazione dell’EGTOP relativa ai mangimi (6), la betaina anidra è attualmente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 solo per gli animali monogastrici. Tuttavia la raccomandazione dell’EGTOP si basava su un fascicolo relativo alla betaina anidra utilizzata come additivo nutrizionale per il pollame, i suini e i pesci. L’autorizzazione della betaina anidra dovrebbe pertanto essere concessa anche per l’alimentazione dei pesci.

(7)Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti per animali da compagnia (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) utilizzati come materie prime per mangimi di origine minerale; ii) carragenina; iii) farina di semi di carrube (gomma di carruba), a condizione che sia ottenuta mediante un processo di torrefazione; iv) acacia (gomma arabica), utilizzata come agente gelificante e/o emulsionante; v) taurina utilizzata come additivo nutrizionale per gatti e cani; e vi) cloruro d’ammonio utilizzato come additivo zootecnico per gatti.

(8)Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) biossido di silicio utilizzato come agente antiagglomerante per il cacao in polvere nelle macchine automatiche per la distribuzione di bevande; e ii) estratto di colofonia di pino ed estratto di luppolo come antimicrobici nella produzione di alimenti di origine vegetale.

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, la gomma di gellano sia autorizzata solo se proviene dalla produzione biologica. Tuttavia non è disponibile una quantità sufficiente di gomma di gellano proveniente dalla produzione biologica. Al fine di consentire agli operatori di proseguire la produzione alimentare, è opportuno posticipare l’applicazione di tale requisito.

(10)La gomma di guar E 412 figura nell’allegato III, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come agente legante e antiagglomerante negli additivi tecnologici. Tuttavia nel registro degli additivi per mangimi dell’Unione europea figura tra gli agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti. È necessario rettificare tale errore.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.016.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A016%3ATOC

Foto:

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