LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva oxamil fino al 31 gennaio 2023.
(3)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxamil è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4).
(4)Sebbene siano disponibili le conclusioni (5) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla valutazione della sostanza attiva oxamil e la Commissione abbia già avviato discussioni in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sembra comunque probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. Di conseguenza, e poiché detto ritardo è imputabile a motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è necessario prorogare l’approvazione di detta sostanza attiva per un periodo di tempo limitato per consentire il completamento della valutazione necessaria al fine di adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell’approvazione.
(5)Nel caso in cui debba adottare un regolamento in forza del quale l’approvazione dell’oxamil non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nel caso in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione dell’oxamil, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(7)Tenuto conto del fatto che l’attuale approvazione dell’oxamil scadrà il 31 gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla voce 116 (Oxamil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.015.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A015%3ATOC
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