LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA - Association of European Wheels Manufacturers) («denunciante» o «EUWA») per conto dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Misure provvisorie
(3)In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 giugno 2022 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono state formulate osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
(4)Il 15 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (3) («regolamento provvisorio»).
1.3.Fase successiva della procedura
(5)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), Dika Morocco Africa S.A.R.L («Dika»), Hands 8 SA («Hands»), la European Automobile Manufacturers’ Association («ACEA») e l’EUWA hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Inoltre, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Marocco ha presentato una comunicazione a sostegno delle argomentazioni formulate da altre parti in merito al dumping e al pregiudizio.
(6)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Dika, Hands, l’ACEA e l’EUWA. Inoltre, a seguito della richiesta di Dika, il 7 luglio 2022 si è tenuta un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(7)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede di un utilizzatore. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(8)Il 17 ottobre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(9)In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA, Dika, l’EUWA, Hands e il governo del Marocco hanno presentato osservazioni.
(10)Il 21 novembre 2022 la Commissione ha inviato a Hands un’ulteriore divulgazione finale con particolari correzioni e chiarimenti in merito ai suoi calcoli del dumping («ulteriore divulgazione finale») e ha concesso un termine entro il quale la società poteva presentare osservazioni. Tutte le parti interessate hanno inoltre ricevuto un chiarimento in merito alla base degli importi delle SGAV utilizzate ai fini della costruzione del valore normale per Hands. Quest’ultima ha presentato osservazioni che sono state trattate nel regolamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.010.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A010%3ATOC
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