LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’utilizzo dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi è stato autorizzato per determinate specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione (2).
(2)È noto che l’estratto di arancio amaro contiene tra il 10 e il 20 % di neoesperidina, come specificato nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico» dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652.
(3)L’errata presunzione che esista una relazione tra la neoesperidina, identificata con il numero CAS 13241-33-3, e la neoesperidina diidrocalcone, identificata con il numero CAS 20702-77-6, che ha un nome simile, ma è una sostanza distinta, ha portato a vietare erroneamente l’utilizzo dell’estratto di arancio amaro in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone in base all’allegato, colonna «Altre disposizioni», punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652.
(4)Il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 23 giugno 2021 sulla sicurezza dell’estratto di arancio amaro (3) non menziona alcun rischio per quanto riguarda l’utilizzo dell’estratto di arancio amaro in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone.
(5)È pertanto necessario rettificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 sopprimendo il punto 3 della colonna «Altre disposizioni» di tale allegato. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tale regolamento di esecuzione.
(6)Al fine di evitare perturbazioni all’immissione sul mercato dell’additivo per mangimi dovute all’errore di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/652, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.003.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A003%3ATOC
Foto:
istockphoto
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