Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica gli allegati III e V del Reg. d’Esecuzione (UE) 2020/2235.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative, tra l'altro, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di prodotti di origine animale. In particolare, nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti, tra l'altro, modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale.

(2)Nell'allegato III, capitoli 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti, rispettivamente, il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5) (modello FISH/MOL-CAP) e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (modello MOL-HC). Il regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione (6) ha modificato l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 (7) disponendo che la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di echinodermi che non sono filtratori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato ufficiale e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti della pesca.

(3)Nell'allegato III, capitolo 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano (modello HRP). Il regolamento delegato (UE) 2022/2258 ha modificato il regolamento (CE) n. 853/2004 aggiungendo all'elenco dei prodotti altamente raffinati i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), soggetti a trattamenti che escludano qualsiasi rischio per la salute pubblica o degli animali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti altamente raffinati.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(5)Dovrebbe essere altresì aggiornato il modello di attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per gli operatori che introducono nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione al fine di facilitare la compilazione del documento, tenendo conto dell'esperienza acquisita, aggiungendo spiegazioni e note al fine di agevolare la fornitura di informazioni da parte degli operatori del settore alimentare importatori. La gelatina, il collagene e determinati prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (9) per essere autorizzati a esportare tali prodotti nell'Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all'esportazione nell'Unione, anche se l'inclusione negli elenchi conformemente all'articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (10) rimane obbligatoria. È pertanto opportuno sostituire l'attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 con una versione aggiornata.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(8)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, prodotti altamente raffinati di origine animale e prodotti composti a lunga conservazione, il certificato/l'attestato rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare a essere autorizzato per un periodo transitorio, purché il certificato/l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.325.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A325%3ATOC

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