LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia, affinché sia contabilizzata a fronte degli obiettivi europei e dei contributi nazionali, rientri negli obblighi in materia di energie rinnovabili derivanti dagli articoli 23 e 25 e possa beneficiare del sostegno pubblico. Inoltre la direttiva (UE) 2018/2001 dispone che, nell’elaborazione dei regimi di sostegno per l’energia rinnovabile, gli Stati membri considerino la disponibilità dell’offerta sostenibile di biomassa e tengano debitamente conto dei principi dell’economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime.
(2)In tale contesto la biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia è considerata sostenibile se rispetta i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001, che riguardano rispettivamente la raccolta di biomassa forestale e le emissioni derivanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry — LULUCF).
(3)Ai fini della coerenza tra gli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 e la legislazione ambientale dell’Unione e per far sì che gli Stati membri e gli operatori economici attuino i nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale in modo rigoroso e armonizzato, la direttiva (UE) 2018/2001 dispone che la Commissione adotti atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto di tali criteri.
(4)Per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale che non rispetti i criteri sostenibili di raccolta, gli operatori economici dovrebbero effettuare una valutazione basata sul rischio che poggi sulla normativa esistente in materia di gestione forestale sostenibile, compresi i sistemi di monitoraggio e di applicazione, in vigore nel paese in cui ha avuto origine la biomassa forestale. A tal fine la biomassa forestale raccolta dovrebbe essere soggetta alle leggi e ai regolamenti nazionali e subnazionali che soddisfano i criteri di raccolta di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli operatori economici dovrebbero inoltre valutare se siano presenti sistemi di monitoraggio e di applicazione e se sussistano o meno prove attestanti un mancato rispetto significativo delle leggi nazionali o subnazionali pertinenti. A tal fine gli operatori economici dovrebbero utilizzare valutazioni e relazioni giuridiche elaborate dalla Commissione europea (3) o da organizzazioni governative internazionali o nazionali, comprese informazioni fornite da organizzazioni non governative e da esperti scientifici forestali. La valutazione basata sul rischio dovrebbe inoltre tenere conto di tutte le pertinenti procedure di infrazione in corso avviate dalla Commissione — che figurano nella banca dati della Commissione sulle infrazioni accessibile al pubblico — ed esaminare, a riprova di mancata applicazione, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea inerenti alle infrazioni.
(5)Se a livello nazionale non sussistono prove della conformità a uno o più criteri di raccolta di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, la biomassa forestale dovrebbe essere considerata ad alto rischio. In tali casi gli operatori economici dovrebbero fornire prove più dettagliate che dimostrino il rispetto dei criteri di raccolta di cui all’articolo 29, paragrafo 6, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001 mediante i sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento. A questo riguardo è necessario stabilire in modo più dettagliato le prove di sostenibilità che dovrebbero essere fornite dagli operatori economici mediante i sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale rispetto a quelle richieste nell’ambito della valutazione di conformità nazionale e subnazionale. In tal modo è garantito il rispetto effettivo dei criteri di raccolta, in particolare quelli relativi alla rigenerazione forestale, alla conservazione delle aree protette, alla riduzione al minimo degli impatti derivanti dalla raccolta sulla qualità del suolo e sulla biodiversità e al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva a lungo termine delle foreste.
(6)Per garantire la corretta contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti biogenici associati alla raccolta di biomassa forestale, è necessario che la biomassa forestale soddisfi i criteri LULUCF a livello nazionale. In particolare il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica da cui proviene la biomassa dovrebbe essere parte dell’accordo di Parigi. Inoltre il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione dovrebbe aver presentato un contributo determinato a livello nazionale (National Determined Contribution — NDC) nel contesto dell’accordo di Parigi, relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’uso del suolo, dall’agricoltura e dalla silvicoltura, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa siano contabilizzate in vista dell’impegno del paese o dell’organizzazione regionale di integrazione economica di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC. In alternativa dovrebbe disporre di una legislazione nazionale o subnazionale applicabile alla zona di raccolta per conservare e potenziare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio. Inoltre andrebbero fornite prove attestanti che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti e che i pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta sono mantenuti o rafforzati su un periodo di riferimento pertinente.
(7)Laddove non sia possibile dimostrare il rispetto dei criteri LULUCF di cui all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, è necessario che gli operatori economici forniscano altre prove dell’esistenza di sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti, o rafforzati, a lungo termine. Tali sistemi dovrebbero contenere quanto meno le informazioni derivanti dalla pianificazione lungimirante e dal monitoraggio periodico dello sviluppo delle scorte e dei pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta a livello di zona di approvvigionamento forestale.
(8)Al fine di garantire una verifica rigorosa dei nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale, le informazioni fornite dagli operatori economici dovrebbero essere trasparenti, precise, affidabili e a prova di frode e gli operatori economici dovrebbero poter contare su norme affidabili in materia di certificazione. Tali norme dovrebbero tenere conto del ruolo dei sistemi di certificazione volontari nazionali o internazionali riconosciuti dalla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
(9)Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero agevolare il lavoro degli operatori economici mettendo a disposizione dati, compresi i dati territoriali e gli inventari, a fini di pianificazione e monitoraggio.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.320.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A320%3ATOC
Foto:
pixabay
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