LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.
(2)Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.
(3)Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) della Commissione relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica e di capacità di rotta previsti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Repubblica ellenica («Grecia») non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.
(5)In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.
(6)Il 13 luglio 2022 la Grecia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).
(7)L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia.
(8)Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(9)Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Grecia non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
(10)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità dell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
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