Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
(1)Finora le riserve obbligatorie minime sono state remunerate al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea (BCE). In data 27 ottobre 2022, il Consiglio direttivo stabiliva di fissare tale remunerazione al tasso di interesse sui depositi dell’Eurosistema («deposit facility rate, DFR») al fine di allineare maggiormente la remunerazione delle riserve obbligatorie minime alle condizioni del mercato monetario. In base alle condizioni di mercato e di liquidità prevalenti, il DFR riflette meglio il tasso al quale i fondi possono essere investiti in strumenti del mercato monetario, se non detenuti come riserve obbligatorie minime, e il tasso al quale le banche possono contrarre prestiti nel mercato monetario per soddisfare l’obbligo di riserve minime. La variazione della remunerazione delle riserve obbligatorie minime punta ad assicurare che il sistema di riserve obbligatorie minime dell’Eurosistema non comporti un onere per il sistema bancario dell’area dell’euro, né ostacoli l’efficiente allocazione delle risorse. Al fine di assicurare una transizione efficace, è opportuno che la variazione della remunerazione sia allineata all’inizio del periodo di mantenimento che ha inizio il 21 dicembre 2022.
(2)Al fine di assicurare la chiarezza giuridica e la trasparenza, a seguito della decisione del Consiglio direttivo del 17 febbraio 2022 di rivedere la remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria a livello dell’Eurosistema, è opportuno definire anche il trattamento remunerativo dei fondi inizialmente inclusi nelle riserve obbligatorie minime che, successivamente, si ritiene soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2) e che, pertanto, sono esclusi dalle riserve detenute da un ente ai sensi di tale atto.
(3)Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.318.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318%3ATOC
Foto:
pixabay
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