Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2268 della Commissione del 18 novembre 2022 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1379.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE

(1)Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). Da allora si sono succedute varie inchieste, che hanno esteso o modificato le misure iniziali.

(2)Con il regolamento (UE) n. 502/2013 (3) il Consiglio ha modificato tali misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4). In tale inchiesta ai produttori esportatori della Cina non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio (5).

(3)Le misure attualmente in vigore sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (6), a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %.

2.INCHIESTA ATTUALE

2.1.Domanda di riesame

(4)La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 10 settembre 2019, e aggiornata il 26 novembre 2021, da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Cina.

(5)Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di biciclette soggetti alle misure in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto di aver solo esportato biciclette nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2.2.Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

(6)La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di riesami relativi ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell’Unione l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione (7), il riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 nei confronti del richiedente.

2.3.Prodotto in esame

(7)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) e originari della Cina.

2.4.Parti interessate

(8)La Commissione ha informato ufficialmente in merito all’apertura di tale riesame il richiedente, l’industria dell’Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

(9)Il giorno dell’apertura dell’inchiesta la Commissione ha chiesto al richiedente di compilare il questionario.

2.5.Periodo dell’inchiesta di riesame

(10)L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.300.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A300%3ATOC

Foto:

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