IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.
(2)Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto. denominato «Mobilità militare» sia elaborato nell’ambito di tale elenco dai 24 membri del progetto, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto.
(3)Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
(4)Il 29 luglio 2022 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha inviato la sua richiesta di partecipazione al progetto PESCO Mobilità militare al coordinatore di tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, se quest’ultimo soddisfa le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639.
(5)Il 7 ottobre 2022 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO hanno concordato all’unanimità: di voler invitare il Regno Unito a partecipare a tale progetto; sulla portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione del Regno Unito a tale progetto; e che il Regno Unito soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
(6)Il 19 ottobre 2022 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare al progetto PESCO Mobilità militare. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Mobilità militare che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che tale progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha anche rilevato che non coinvolge entità, investimenti, finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.
(7)Il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare, quali descritte nella notifica. Ha constatato che il Regno Unito aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica.
(8)Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui il Regno Unito soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
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Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.294.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A294%3ATOC
Foto:
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