Regolamento (UE) 2022/2237 del Consiglio del 14 novembre 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/2241 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio (3) e dispone misure specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo («RDC»), tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)La risoluzione 2641 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») ha modificato sia i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008) sia la portata dell’obbligo di notificare al comitato delle sanzioni istituito in virtù dell’UNSCR 1533 (2004) le spedizioni di armi e di materiale connesso destinate alla RDC ovvero qualsiasi forma di prestazione di assistenza tecnica, finanziamento, servizi di intermediazione e altri servizi collegati ad attività militari nella RDC. La decisione (PESC) 2022/2241 attua l’UNSCR 2641 (2022).

(3)Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l’attuazione della decisione (PESC) 2022/2241 richiede quindi un’azione normativa a livello di Unione.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1) all’articolo 1 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione collegati ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell’RDC, o per un uso nell’RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell’RDC (“MONUSCO”) o alla task force regionale dell’Unione africana ovvero collegati a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo in conformità dell’articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato delle sanzioniistituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.»;

2)all’articolo 1 ter, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo;»;

3)all’articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«k)nell’essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.294.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A294%3ATOC

Foto:

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