IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (1), in particolare l'articolo 12,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.
(2)Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny, un leader di spicco dell'opposizione in Russia, è stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico di qualità militare del gruppo Novichok, come confermato da laboratori specializzati in Germania, Francia e Svezia, nonché dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW). Tale avvelenamento si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell’immagazzinaggio e dell’uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («Convenzione sulle armi chimiche») e come una grave violazione del diritto internazionale. L'Unione ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che la Federazione russa non abbia reagito alle richieste internazionali di un'indagine approfondita e trasparente sul tentativo di assassinio di Alexei Navalny.
(3)L'Unione ha condannato fermamente l'uso di armi chimiche da parte della Siria e il mancato rispetto da parte della stessa degli obblighi internazionali che le incombono in virtù della Convenzione sulle armi chimiche, come dimostrato dalle indagini approfondite e circostanziate condotte dalle Nazioni Unite e dall'OPCW. L'Unione ha sollevato tali preoccupazioni in varie sedi ed esorta la Siria a ripristinare il pieno rispetto della Convenzione sulle armi chimiche.
(4)In tale contesto, e in considerazione della costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, è opportuno inserire dieci persone e un'entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293I%3ATOC
Foto:
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