Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2204 della Commissione dell'11 novembre 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Italia e Polonia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067 si sono verificati un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Lituania, nonché nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania.

(6)Nel novembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Šiauliai in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni II e III dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tale recente focolaio.

(7)Nel novembre 2022 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel Land del Brandeburgo in Germania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tale recente focolaio.

(8)Infine, nel novembre 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land della Sassonia in Germania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area del Land della Sassonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali recenti focolai.

(9)A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Lituania, nonché in suini selvatici in Germania e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(10)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania e Lituania ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.293.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A293%3ATOC

Foto:

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