LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione (2).
(2)Il 13 giugno 2022 la società Alnan Aluminium Inc., codice addizionale TARIC (3) C616, soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 19,0 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in lingua inglese in ALG Aluminium Inc.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome in lingua inglese non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il precedente nome in lingua inglese.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)La modifica del nome dovrebbe avere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha cambiato nome, ossia il 7 giugno 2022. La Commissione ha chiesto al richiedente di confermare se tale data fosse appropriata.
(7)Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C616.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 è così modificato:
«Alnan Aluminium Inc.
C616»
è sostituito da
«ALG Aluminium Inc.
C616»
2.Il codice addizionale TARIC C616 precedentemente attribuito ad Alnan Aluminium Inc. si applica ad ALG Aluminium Inc. a decorrere dal 7 giugno 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da ALG Aluminium Inc. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 per quanto riguarda Alnan Aluminium Inc.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.289.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A289%3ATOC
Foto:
pixabay
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