LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l’articolo 94, paragrafo 4, e l’articolo 95, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di semplificare l’utilizzo del FSE+ e ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell’Unione ai programmi.
(2)I costi unitari per il rimborso agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all’articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2021/1060.
(3)Nella definizione degli importi per i finanziamenti a livello di Unione non collegati ai costi, è opportuno garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare l’adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti effettuati, nonché il divieto di doppio finanziamento.
(4)Ribadendo gli impegni assunti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali per affrontare le disuguaglianze e garantire pari opportunità, è opportuno agevolare e creare incentivi a favore dell’attuazione di operazioni che offrano un sostegno attivo per l’occupazione e l’istruzione ai giovani svantaggiati.
(5)Nell’ambito dell’attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, insieme all’iniziativa Anno dei giovani 2022, e in considerazione della raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione in seguito alla crisi COVID-19 (2), la Commissione ha avviato l’iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire) (3), che mira a promuovere l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell’istruzione e nella società.
(6)È opportuno definire i costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi per i programmi o le priorità che sostengono ALMA. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni a favore dell’inserimento dei giovani svantaggiati nel mercato del lavoro, nell’istruzione e nella società.
(7)Tali operazioni dovrebbero comprendere una fase di preparazione su misura nello Stato membro d’origine del partecipante, un soggiorno accompagnato all’estero con un tirocinio presso un’impresa o un’istituzione in un altro Stato membro e un’assistenza continua al ritorno.
(8)Esistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi di questa tipologia di operazione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.
(9)Inoltre, al fine di incentivare gli Stati membri a sostenere le azioni a favore di tali giovani svantaggiati in qualsiasi altro Stato membro, compresi quelli in cui il costo della vita è più elevato, è opportuno definire un importo integrativo da versare ai programmi per la durata del soggiorno in un altro Stato membro, che rifletta il livello più elevato di costi sostenuti in alcuni Stati membri.
(10)È altresì opportuno stabilire un’integrazione supplementare per incoraggiare gli Stati membri a prevedere indennità per i partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire un tenore di vita dignitoso ai giovani svantaggiati in tali Stati membri. Ciò potrebbe verificarsi qualora il partecipante non abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale nel proprio Stato membro d’origine. Dovrebbe essere l’autorità di gestione a valutare tale necessità e a decidere in merito all’opportunità di concedere tale indennità ai partecipanti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.286.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A286%3ATOC
Foto:
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